Fatture e conguaglio degli interessi per morosità acqua, luce e gas
Tra le tante voci, spesso di difficile comprensione, che possiamo trovare in fattura può capitare di vedersi voci e corrispettivi relativi a fatture pagate in ritardo.
Sono gli interessi per morosità dovuti ai ritardati pagamenti di bollette o rate delle stesse.
I conguagli possono essere richiesti anche a distanza di tempo e possono riferirsi anche a più di una fattura.
E' importante però tenere presente che le per bollette di acqua, gas e luce e per gli oneri ad esse connessi, quindi gli interessi di morosità, la prescrizione è quinquennale ( cosi come dispone l'art. 2948 del Codice Civile) a partire dalla data di scadenza della fattura. Se l'azienda ha contestato il ritardo e ha provveduto entro il termine di cinque anni a contabilizzare i ritardi, in quel caso la prescrizione è decennale.
Se l'azienda ha concesso un piano di rientro ( ovvero un pagamento dilazionato nel tempo ) in questo caso l'azienda non può contabilizzare gli interessi di mora; in tal caso gli interessi sono impliciti nel piano salvo in caso di accordo contrario.
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