Parcheggi a pagamento, come comportarsi di fronte alle "multe"
Non sono pochi i cittadini cagliaritani a cui è capitato di ricevere le ingiunzioni di pagamento da parte di Apcoa Parking Italia spa, la società che ha in concessione la gestione di numerosi zone di soste nella città.
Spesso però le sanzioni fanno riferimento al mancato pagamento della sosta, riconducibile al necessario lasso di tempo che intercorre tra il momento nel quale si parcheggia l'auto e quello necessario per recarsi presso la colonnina per il ritiro del ticket da esporre sul cruscotto.
Al di là della valutazione del comportamento degli ausiliari quanto meno privo di buon senso, è forte il dubbio sulla legittimità o meno delle “penali” applicate dalla società a fronte del mancato o della ritardata esposizione del ticket che attesta il pagamento della sosta.
Per poter capire o meno se Apcoa abbia o no legittimità a comminare “multe” agli automobilisti è bene fare riferimento alle fonti normative che disciplinano l'urbanistica e le varie competenze.
Le strade poste all'interno del perimetro urbano cittadino sono beni demaniali come tali di proprietà del Comune in quanto ente pubblico.
La competenza alla vigilanza sulle strade, sulla base del Diritto Amministrativo, è del Comune che provvede attraverso la Polizia Municipale con un iter ben definito ovvero, avviso sul parabrezza, notifica entro 90 giorni recante tutte le disposizioni in tema di pagamento in misura ridotta, procedure per l'eventuale ricorso in termini di tempi e autorità competente a riceverlo. Il mancato pagamento della multa comporta il potere per il Comune di avviare una procedura esecutiva di recupero previa notifica della cartella di pagamento che avverte il cittadino delle sanzioni in cui può incorrere.
Poteri amministrativi che invece non competono ad Apcoa che nella sua qualità di soggetto giuridico di tipo privatistico può al massimo emettere sanzioni di tipo civilistico ovvero penali per mancato o parziale pagamento. Penali sulla cui vessatorietà permangono notevoli dubbi, visto che risultano manifestamente sproporzionate e vessatorie a norma dell'art. 33 del Codice del Consumo.
Muovendosi solo ed esclusivamente sul terreno civilistico, Apcoa non può fare altro che inviare all'utente una diffida che, se non inviata in forma di raccomandata, non può dare alcuna certezza di avvenuta ricezione. L'utente che riceve la diffida di Apcoa può pagare se la ritiene legittima oppure attendere il decreto ingiuntivo e, sempre secondo quanto “impone” Apcoa, fare ricorso presso il Giudice di Mantova ove ha sede la società.
Peccato che tale “disposizione” imposta da Apcoa contrasti con le disposizioni del Codice del Consumo che indica quale foro competente in caso di controversie quello del destinatario a norma dell'art.63 del Codice.
Per quanto riguarda poi la validità del verbale c'è da dire che mentre il verbale di un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso, la sanzione di Apcoa è semplicemente un accertamento di un soggetto che ha si compiti di vigilanza, ma solo e unicamente per mandato di una società privata e come tale nulla attesta che quanto riportato dall'ausiliario sia vero. In pratica la parola dell'ausiliario contro la nostra.
Altra nota dolente è l'informazione. Nel ticket emesso viene informato l'utente che in caso di mancato pagamento della sosta verrà applicata la penale di € 20,00. Oltre ad essere una clausola vessatoria per i motivi su esposti, tale informazione deve essere riportata anche nelle colonnine e nei cartelli esposti, informazione che spesso è assente.
In conclusione come comportarsi?
Il consiglio è quello di inviare una lettera di reclamo e in caso di presenza di testimoni, citare lo stesso a conferma di quanto si afferma.
Per coloro che invece fossero interessati a farsi seguire nell'iter procedurale presso le sedi Adoc di Cagliari è stato istituito un apposito ufficio “Contenziosi Apcoa” dove i nostri consulenti saranno a vostra disposizione per tutelare le ragioni dei consumatori ingiustamente “sanzionati”.