La responsabilità dell'albergatore per il furto o danneggiamento dei beni del turista
Durante il soggiorno presso alberghi e strutture , il viaggiatore è solito portare con se gli oggetti di cui necessita, magari per semplice svago come macchine fotografiche, mp3, accessori e altri perché necessari al viaggio di lavoro come cellulari, tablet, borse da lavoro.
La maggior parte di questi oggetti vengono magari lasciati in camera, di solito in apposite casseforti . Ma cosa succede se tali oggetti vengono sottratti dalla nostra camera?
In questi casi, oltre al configurarsi aspetti di carattere penale che qui tralasciamo, bisogna capire su chi e in quale misura ricade la responsabilità civile per gli eventi summenzionati.
Nel caso di deterioramento, smarrimento o sottrazione delle cose depositate presso l'albergo, la responsabilità cade sull'albergatore, secondo il disposto dell'art. 1783 del Codice Civile e seguenti. L'albergatore risponde del più generale obbligo di deposito delle cose portate dal viaggiatore, ma anche di quelle direttamente consegnate in reception. La responsabilità per le cose portate e non consegnate direttamente all'albergatore è imputabile oggettivamente allo stesso ma limitata nel senso che il risarcimento non può superare 100 volte il costo d'alloggio giornaliero, salva la dimostrazione dell'esistenza di un contratto d'albergo e dell'evento che si deve essere verificato durante il periodo di soggiorno.
La responsabilità dell'albergatore si riferisce oltre che alle cose che si trovano dentro l'albergo, anche per quelle che si trovano fuori, quando vi sia un incaricato dell'albergo che ne aveva cura.
Si pensi all'auto parcheggiata dentro lo spazio di proprietà dell'albergo o alla valigia che doveva essere portata in camera dal fattorino.
Se il danno è imputabile ad un comportamento diretto dell'albergatore – ad esempio lascia la porta della stanza aperta – il risarcimento non ha limiti preventivi.