Cara Energia, quando la bolletta va contestata
Le casistiche di disservizi che giustificano la necessità di inoltrare un reclamo sono tantissime.
Di solito è possibile distinguerle in due grandi gruppi:
Reclami semplici |
Reclami complessi |
Stima errata nelle letture fatturate ▫Conguagli (prescrizione e rateizzazione) ▫Errore nella lettura di cessazione o cambio misuratore/mancato recepimento del cambio del misuratore ▫Errata applicazione del prezzo di vendita ▫Errori nell’anagrafica ▫Mancato recepimento del diritto di ripensamento ▫Mancato recepimento del rientro nei mercati di tutela o di switching al nuovo operatore del mercato libero ▫Mancata erogazione di rimborsi (causa cessazione o decesso) ▫Errata applicazione del Cmor |
Inversione del misuratore ▫Malfunzionamento del misuratore ▫Switching multipli ▫Servizio interrotto per errate comunicazioni ▫Danni causati da problemi sulla linea elettrica |
L'invio del reclamo va fatto con tempestività di modo da poter subito gestire la controversia. Solitamente è preferibile inoltrare il reclamo entro 30 giorni dall'emissione della fattura contestabile
Tempi di risposta
I tempi di risposta differiscono a seconda dell'oggetto della richiesta: reclamo scritto tempi di risposta sanciti dall'AEEGSI 40 giorni dall'invio; richiesta di rettifica dei consumi 90 giorni dopo la richiesta
Indennizzi automatici
Sia la gestione commerciale del cliente (ad es. tempi di risposta ai reclami, rettifiche, ecc) che quella tecnica della fornitura (tempi di allaccio della fornitura, tempi di esecuzione dei lavori semplici o complessi) devono rispettare gli standard minimi previsti dall’AEEGSI. Se gli standard non sono rispettati è prevista, in alcuni casi. L’erogazione di un indennizzo “automatico”
Rateizzazioni
In caso di conguagli è possibile chiedere una rateizzazione degli importi. Le modalità di rateizzazione sono diverse a seconda del mercato:
Mercato di tutela: la rateizzazione deve coprire l’intero periodo di mancate letture o mancata emissione delle fatture
Mercato libero: la rateizzazione è stabilita dal venditore sulla base delle condizioni contrattuali sottoscritte
Azioni di autotutela
Il reclamo NON sospende le azioni di autotutela messe in atto da parte della società
Il reclamo non sempre risolve la controversia. Nel caso in cui non si riceva risposta entro il termine di 40 giorni dall'invio oppure la risposta non venga ritenuta soddisfacente, non c'è motivo di arrendersi.
A nostro soccorso viene la possibilità di affidarsi alla procedura di conciliazione paritetica.
Con la conciliazione è possibile raggiungere rapidamente un accordo, risolvendo direttamente le controversie senza dover ricorrere al giudice.
Con la conciliazione è possibile raggiungere rapidamente un accordo, risolvendo direttamente le controversie senza dover ricorrere al giudice.
Se hai bisogno di assistenza e vuoi accedere in modo rapido alla procedura di conciliazione rivolgiti ai nostri sportelli operativi o contattaci via mail
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