La nuova disciplina del credito al consumo
l Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di credito al consumo, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE e ha novellato gli artt. 121 e ss. D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, garantendo al consumatore un maggiore livello di tutela in caso di sottoscrizione di contratti di finanziamento collegati al contratto di vendita o fornitura di beni e servizi.
La vecchia normativa dei contratti c.d. collegati contenuta nell’art. 42 D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206, è, quindi, oggi abrogata in seguito all'entrata in vigore della normativa sopra menzionata.
Più precisamente, l'121, lett. d), D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, come novellato, detta una definizione di contratto di credito collegato recependo, sostanzialmente, la teoria del collegamento contrattuale fra contratto di vendita e contratto di finanziamento; il nuovo art. 125-quinquies D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 individua però alcune nuove regole per disciplinare l’inadempimento del venditore/fornitore in presenza di detto collegamento.
A tal riguardo, la norma prevede che il consumatore possa chiedere la risoluzione del contratto di credito alla duplice condizione che l’inadempimento del quale il venditore/fornitore si sia reso responsabile non sia, ai sensi dell’art. 1455 c.c., di scarsa importanza e che il consumatore abbia preventivamente ed inutilmente costituito in mora il venditore/fornitore.
Per comprendere quando l'inadempimento possa essere considerato di non scarsa importanza, si deve fare riferimento all'interesse della parte che lo subisce; rientreranno, quindi, in tale categoria tutte quelle ipotesi in cui la parte adempiente, se avesse conosciuto l'inadempimento, non avrebbe concluso il contratto.
La costituzione in mora del venditore/fornitore dovrà avvenire in forma scritta con lettera raccomandata nella quale il consumatore dovrà inserire i seguenti contenuti: una breve descrizione dell'accaduto evidenziando le caratteristische dell'inadempimento contrattuale della controparte e delle delle richieste che si avanzano (consegna del prodotto, attivazione del servizio, etc...):
- la fissazione di un termine entro cui adempiere (generalmente 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata);
- l'avvertimento di adire le vie legali con aggravio di spese e danni a carico della controparte nel caso in cui non provveda a quanto richiesto.
Si ritiene sia opportuno, nel caso di specie, precisare già all'interno della lettera di messa in mora l'operatività della normativa in materia di credito al consumo, affinchè il venditore capisca fin da subito quale rimedio giuridico si intenda utilizzare in seguito alla messa in mora (la sospensione del pagamento delle rate della finanziaria con conseguente possibilità, in capo a quest'ultima, di poter recuperare le somme ancora dovute direttamente dal venditore/fornitore).
Ti tale messa in mora, naturalmente, dovrà darsi notizia all'Istituto di credito, il quale, affinchè possa operare la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies del Testo Unico Bancario, dovrà conocere le ragioni per le quali il consumatore abbia deciso di interrompere il pagamento delle rate e dovrà poter verificare la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'operatività della speciale disciplina. In assenza di tale comunicazione, infatti, la finanziaria potrebbe decidere di agire per il recupero coattivo del credito nei confronti del consumatore.
Non vi è più, quindi, fra i requisiti indispensabili per l’esercizio dell’azione da parte del consumatore nei confronti del finanziatore, la dimostrazione da parte del primo dell’esistenza del patto di esclusiva tra il finanziatore ed il fornitore, patto dal quale, sotto il vigore dell’ormai abrogato art. 42 D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206, si desumeva l’esistenza del collegamento negoziale tra i contratti di vendita e di finanziamento.
In base alla nuova disciplina sul credito ai consumatori sono altri gli indici dai quali si desume la presenza di un collegamento negoziale.
In primo luogo, è necessario che il contratto di credito sia finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici.
Inoltre, è indispensabile che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- che il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
- che il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nei contratti di credito (art. 121, lett. d ) nn 1 e 2 TUB).
L'esistenza dei suddetti elementi oggettivi, quindi, consentirà al consumatore di interrompere il pagamento delle rate pattuite nel contratto intercorrente con l'Istituto di credito e di richiedere il rimborso di quelle già corrisposte e di ogni altro onere ad altro titolo pagato.
E' necessario evidenziare, da ultimo, che la tutela di cui sopra trova applicazione anche nel caso in cui venga inserita all'interno del contratto di finanziamento, a danno del consumatore, la clausola di rinuncia a far valere le eccezioni inerenti il contratto concluso con il venditore.
E' bene ricordare che, nonostante tale clausola costituisca apparentemente espressione della libertà contrattuale riconosciuta alle parti, non appare sussistere, con riferimento al contenuto della medesima, alcun interesse in capo all'Istituto di credito mutuante.
A tal riguardo, si deve osservare che la pattuizione di cui sopra presenta tutti i caratteri dell'abusività ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ciò in ragione dell’evidente distorsione dell'autonomia negoziale generata dall'utilizzo di condizioni generali di contratto non equilibrate e lesive dei diritti del consumatore.
L'inserimento di una tale pattuizione non risponde ad un concreto interesse dell'Istituto di credito mutuante, stante la possibilità, a determinate condizioni, di ripetere la somma finanziata direttamente dal venditore.
Viceversa, la previsione all'interno del contratto di una tale pattuizione favorisce unicamente il fornitore/venditore, il quale ha ricevuto la somma senza aver correttamente adempiuto, e genera, di riflesso, un evidente danno e squilibrio di diritti in capo al consumatore, con conseguente nullità della stessa.