I contratti negoziati fuori dai locali commerciali
Il legislatore considera come modello base di contrattazione il contratto concluso all'interno dei tradizionali locali commerciali, nei quali la domanda e offerta si incontrano con coincidenza di tempo e spazio, consentendo così lo scambio di informazioni e il confronto tra le parti circa la qualità e quantità del bene o servizio compravenduto.
Quando ciò non si verifica, cioè allorquando il contratto sia stipulato in assenza delle suddette condizioni, nasce l'esigenza di tutelare maggiormente il consumatore il quale si presenta impreparato a fronte di offerte commerciali effettuate fuori degli ordinari locali: in questi casi, il consumatore, spesso colto di sorpresa, non è in grado di condurre una trattativa individuale e gli viene preclusa la possibilità di confrontare qualità e prezzo del bene o servizio.
Il campo di applicazione dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali è disciplinato dall'art. 45 del Codice del Consumo che prevede le seguenti condizioni:
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vendita a domicilio, cioè quella effettuata nel luogo in cui il consumatore abita o per vari motivi dimora oppure lavora
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escursioni/viaggi organizzati allo scopo di indurre il consumatore all'acquisto,ovvero solitamente brevi viaggi, organizzate dietro pagamento di piccole cifre, ma con lo scopo di promuovere la vendita di determinati prodotti o servizi
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vendite in area pubblica o aperta al pubblico, in riferimento alle ipotesi in cui il professionista non dispone di un locale commerciale propriamente detto, con la precisazione che ne restano escluse le venite nei luoghi pubblici (venditori ambulanti) il cui esercizio sia consentito in determinati giorni o tutti i giorni della settimana (mercato rionale).
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vendita per corrispondenza, la cui pericolosità è insita nel fatto che il consumatore visiona e sceglie i prodotti attraverso la consultazione di un catalogo in assenza del venditore, così restando impossibilitato a richieder ed ottenere tutte le informazioni necessarie all'acquisto
Le ipotesi sopra sono tutte accomunate dal fatto che in esse, il professionista-venditore esce dai propri locali commerciali per recarsi direttamente dal consumatore, inducendolo ad acquistare beni o serivizi che in realtà quest'ultimo non aveva alcuna intenzione di acquistare, in tal modo sfruttando a proprio vantaggio il cd effetto sorpresa.
Molto importante è inoltre la previsione del comma 2 dell'art. 45 del Codice del Consumo “le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista”.
In pratica viene estesa la tutela prevista anche alle proposte effettuate dal consumatore prima che queste vengano accettate dal professionista: si tratta delle ipotesi in cui si determina un rovesciamento delle normali posizioni tra proponete e accettante. Il riferimento è qui a quelle prassi di far sottoscrivere al consumatore un modulo di proposta al venditore tramite suoi agenti ( la famosa clausola “salvo approvazione della casa"). Il rischio di elusione della disciplina a protezione del consumatore è scongiurato attraverso la previsione del diritto di revocare anche la proposta cosi formulata.